Contenuti della pagina - Menu principale - Ricerca nel sito

Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?

Spese 2023:

L’ultimo decreto RGS di proroga DM 27/12/2022  ha confermato che l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2023 dovrà svolgersi su base semestrale secondo la seguente modalità:

  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 devono essere inviati entro il 30/09/2023 (le variazioni entro il giorno 06/10/2023);
  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 devono essere inviati entro il giorno 31/01/2024 (le variazioni entro il giorno 07/02/2024).

Per i VETERINARI la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, quindi è possibile optare per la frequenza temporale che si ritiene più opportuna (in tempo reale, giornaliera, mensile o semestrale).

 

Spese 2024:

L’ultimo DM 08/02/2024  ha confermato che l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2024 dovrà svolgersi su base semestrale secondo la seguente modalità:

  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 devono essere inviati entro il 30/09/2024 (le variazioni entro il giorno 07/10/2024);
  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 devono essere inviati entro il giorno 31/01/2025 (le variazioni entro il giorno 07/02/2025).

Per i VETERINARI la scadenza annuale degli invii è il 17 marzo 2025.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, quindi è possibile optare per la frequenza temporale che si ritiene più opportuna (in tempo reale, giornaliera, mensile o semestrale).

Chi è tenuto all'invio dei dati?

Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016  (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992  e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • Le strutture della sanità militare;
  • La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • Gli iscritti all’albo dei biologi;
  • Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche etc..), hanno l’obbligo dell’invio dei dati ai sensi del DM 2 agosto 2016?

Tali strutture non sono tenute all’invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) il cui rappresentante legale è un medico veterinario, hanno obbligo di comunicare i dati?

Le strutture da lei citate non hanno l’obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale (stessa risposta della Faq : Con quale modalità invia lo studio associato di medici?).

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non è un medico veterinario, qualora fossero obbligate alla trasmissione dei dati, quale procedura devono seguire per la richieste delle credenziali?

Non hanno obbligo di invio.

Le parafarmacie (registrate con propria Partita IVA presso l’elenco del Min. salute) e gli ottici le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino o fattura\ricevuta fiscale avente Partita IVA diversa (ad esempio quella dell’ipermercato o supermercato), hanno l’obbligo di invio dei dati?

Considerato che la norma pone l’obbligo solo:

  • agli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004
  • agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che risultano iscritti in Anagrafe Tributaria con codice attività Ateco 2007 - 47.78.20 – “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”

e considerato che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali tipologie di strutture non devono procedere all’invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino o fattura\ricevuta fiscale non risulta avere i requisiti di cui ai punti precedenti.

Qualora un supermercato o ipermercato abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, è chiamato anch’esso all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per vendite di prodotti potenzialmente detraibili (es. apparecchi aerosol o pannoloni)?

Il supermercato o ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, non deve procedere all'invio dei dati delle spese sanitarie in quanto non rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014, né ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016  e successive modificazioni.

Quali dati inviare?

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Dove si reperiscono i dati da inserire nella sezione Proprietario del file xml per l’invio del web service asincrono?

Se si tratta di una persona fisica (Medico/Odontoiatra, Psicologo, Infermiere, Ostetrico/a, Tecnico Radiologo, Veterinario) i campi della sezione Proprietario si devono compilare nel seguente modo:

  • codiceRegione: non impostato;
  • codiceAsl: non impostato;
  • codiceSSA: non impostato ;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale della persona fisica.

 

Nel caso di strutture autorizzate ai sensi all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, soggetti di cui all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, parafarmacie e ottici, la sezione Proprietario del file Xml va compilata con l'informazione Codice Proprietario, reperibile accedendo alla sua Area Riservata, e selezionando il link "Profilo utente" e poi "Stampa pincode".

Selezionando l'icona del documento pdf viene visualizzato, tra l'altro, il Codice Proprietario:

Esempio di CODICE PROPRIETARIO:xxx-yyy-zzzzzz

  • codiceRegione: xxx;
  • codiceAsl: yyy;
  • codiceSSA: zzzzzzz;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le credenziali (titolare o legale rappresentante).

 

Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line).
  2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

 

Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal Sistema TS i dati contenuti nei file scartati.

Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi e di odontoiatri (decreto 31 luglio 2015) o di iscritti agli albi professionali (decreto 16 settembre 2016)?

Per lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo, indicando la partita IVA dello studio.

Con quali modalità inviano i dati delle spese sanitarie i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014 e dal decreto MEF 1° settembre 2016, che non sono titolari di partita IVA?

A partire dalle spese relative al 2018, i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014 e dal decreto MEF 1° settembre 2016, che non sono titolari di partita IVA, inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria con le modalità di seguito descritte:

• le strutture autorizzate non titolari di partita IVA in quanto Onlus oppure in quanto domiciliate nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) indicano, in luogo della partita IVA, il codice fiscale numerico, che il sistema accoglierà tenendo conto del domicilio fiscale del soggetto.

• gli iscritti all’albo dei medici non titolari di partita IVA perché svolgono prestazioni occasionali oppure in quanto domiciliati nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) accedono al Sistema TS con le proprie credenziali e, nella funzione on line di Gestione spese sanitarie/Gestione Partita iva, si configurano come soggetti senza partita IVA. Il Sistema TS genera un codice di undici caratteri numerici che il medico può utilizzare in luogo della partita IVA nel tracciato d’invio ove previsto.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l’accreditarsi al sistema TS.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.

Come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino?

Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione.

I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione.

Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria.

Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle entrate. Per approfondimenti si veda il documento: Fatture con Pagamento anno successivo.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl?

Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Come va trasmesso un documento attestante una spesa pagata sia in contanti che in modo tracciato?

Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).

Coma va trasmesso un documento di spesa attestante un pagamento totalmente tracciato ad eccezione della quota relativa al bollo?

Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili fatta eccezione per l’imposta di bollo, versata invece in contanti, l’erogatore può comunicare solo l’importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come pagamentoTracciato = SI. Tale scelta va nella direzione di favorire il contribuente, tenendo conto che l’importo del bollo è sicuramente minimo rispetto al totale della prestazione sanitaria; se infatti l’intero importo venisse trasmesso come "non tracciato" perché il solo bollo è stato pagato in contanti, il contribuente non trovando la spesa in detrazione nella sua dichiarazione precompilata, sarebbe costretto a modificarla e ad inserire la quota detraibile della spesa.

Con riferimento alla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie, quali sono i dati che un operatore sanitario, obbligato all’invio, deve trasmettere al Sistema TS?

Tenuto conto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, che prevede che i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema TS, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità di pagamento tracciabili, nonché del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 19 ottobre 2020, che stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, si precisa che gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o non tracciabili. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020 (ossia per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

Perché dal giorno 03-12-2020 non è più consentito alle Parafarmacie l’invio di documenti di spesa recanti la voce AS - Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili?

Sebbene prevista dal DM del 16 settembre 2016, tale tipologia di spese si riferisce in realtà a prestazioni analitiche di prima istanza che possono essere erogate esclusivamente presso le farmacie e non presso le parafarmacie. Riferimenti normativi:

  • L. 69/09, D.Lgs. 153/2009 e decreti ministeriali attuativi;
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 6 6/2017);
  • D.Lgs. n. 153 del 2009 (articolo 1, comma 2, lettere d) e il successivo decreto ministeriale di attuazione del 16 dicembre 2010.

Come tratta il Sistema TS le spese pagate nel 2020 inviate con il tracciato valido per l’invio delle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021?

Il nuovo tracciato riguarda i pagamenti sostenuti dai cittadini a partire dal 1 gennaio 2021: sul tracciato i campi aggiuntivi sono stati definiti non obbligatori proprio per consentire la retro-compatibilità con le spese 2020. Le spese 2020 andrebbero inviate con il vecchio schema, ma se inviate con il nuovo, il Sistema TS non terrà conto dei campi aggiuntivi

Come tratta il sistema TS le spese pagate nel 2021 inviate con tracciato valido per l’invio delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020?

I dati dei pagamenti sostenuti dai cittadini a partire dal 1 gennaio 2021 vanno inviati con il nuovo tracciato previsto dal DM 19 ottobre 2020. Fino al 31 maggio 2021, il Sistema TS permette di inviare i documenti di spesa 2021 anche con il tracciato non aggiornato restituendo apposita segnalazione di mancato adeguamento. A partire dal 1 giugno 2021 l’assenza dei campi introdotti con il nuovo tracciato, previsto dal DM 19 ottobre 2020, comporta lo scarto del documento.

Quali sono i nuovi campi previsti dal DM 19/10/2020?

I campi introdotti dal decreto sono relativi alle seguenti informazioni:

  • pagamento tracciato (già previsto per le spese 2020)
  • tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale)
  • flag opposizione (per inviare il documento anche in presenza di opposizione da parte del cittadino); se il flag è impostato a 1, il codice fiscale del cittadino deve essere assente; in caso contrario, il documento è scartato.
  • aliquota e natura IVA: campi impostati in alternativa

Come va impostato il campo "naturaIVA"?

Per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo "naturaIVA" è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti.

 Quali codici devono essere indicati nel campo "naturaIVA" per l’invio dei dati di spesa dal 2021 da un soggetto che eroga prestazioni sanitarie alla persona?

Le prestazioni sanitarie rese alla persona risultano esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, per cui se il soggetto che eroga tale tipo di prestazione è in regime ordinario e rilascia una fattura, nel trasmetterla al sistema TS dovrà riportare nel campo "naturaIVA" il codice Natura N4 a fronte della voce di spesa inviata. Se si tratta di un soggetto a regime forfetario, non essendo tenuto agli adempimenti riferiti all’IVA, nella trasmissione dei dati al Sistema TS deve riportare invece il codice Natura N2.2 in caso di fattura o il codice N2 in caso di documento commerciale.

 

A partire dalle spese dell’anno 2021, quale codifica deve essere utilizzata dalle strutture ospedaliere o comunque dai soggetti privi dei requisiti soggettivi del DPR 633/72 artt. 4 e 5 per trasmettere i documenti attestanti prestazioni sanitarie?

Tali soggetti possono  trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata 730, adottando come codifica del campo “Tipo Documento” il valore D = Documento commerciale in quanto, al di là della terminologia tecnica, deve essere intesa come un codifica convenzionale volta a ricomprendere tutte le ipotesi in cui viene rilasciato all’assistito un “documento fiscale”, diverso dalla fattura.

A partire dalle spese 2021, come va inviata una fattura recante la spesa di bollo?

Nella trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie  comunicano al Sistema TS anche l’importo dell’imposta di bollo se pagato dall’assistito, in quanto detraibile.

I soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS, devono trasmettere il dato dell’imposta di bollo, pagata dall’assistito  insieme all’intera prestazione, in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2.

 

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale?

Al fine di permettere all’Agenzia delle entrate la corretta indicazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, occorre distinguere analiticamente in fattura le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo. In tal modo le spese sanitarie verranno trasmesse secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 19 ottobre 2020, mentre le spese non sanitarie con la tipologia “altre spese” (codice AA).

Qualora, invece, non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, le quote di spese sanitaria in fattura vanno determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2017, nonché nella Risoluzione sempre dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2018.

Come vanno inviate le spese sanitarie riguardanti prestazioni che beneficiano del Bonus Psicologo e del Bonus Vista?

La fattura deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, considerando che il corrispettivo del professionista, che partecipa al calcolo del volume d’affari e dei ricavi, è la somma delle diverse voci di spesa al lordo del bonus e che quest’ultimo costituisce solo una forma di pagamento.

 

Pertanto, lo psicologo o l’ottico, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, una fattura (o scontrino) il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente, da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.

 

Si precisa che i dati della fattura o dello scontrino vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, comprensivi anche del bonus nonostante lo stesso non sia detraibile, anche in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 10-bis e 17 del Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 che prevedono che i dati fiscali trasmessi a TS siano utilizzati da parte delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Quale codice devono utilizzare le strutture, pubbliche e private, nella trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati riferiti alle spese per tamponi e test per il Sars-Cov-2 effettuati presso le stesse?

Come specificato nei documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 24 del 7 luglio 2022): “le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN. Le spese per i predetti tamponi o test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti, atteso che le farmacie - sia pubbliche sia private - operano in regime di convenzionamento con il SSN”.

Pertanto, per consentire il corretto trattamento della spesa di cui trattasi ai fini della dichiarazione precompilata, occorre che la stessa sia trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria con le seguenti codifiche:

AD ovvero “Acquisto o affitto di dispositivo medico CE” se i dati sono trasmessi dalle farmacie pubbliche e private;

SR ovvero  “Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. (…)” se i dati sono trasmessi da strutture diverse dalle farmacie pubbliche e private.