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Articolo 555 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma del pignoramento

Dispositivo dell'art. 555 Codice di procedura civile

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore (1) e successiva trascrizione (2) di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato (3), i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492 [disp. att. 170] (4).

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante (5), al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra (6).

Note

(1) Il pignoramento immobiliare si perfeziona nei confronti del debitore al momento della notifica. Sempre da tale momento si producono diversi effetti, tra cui l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di depositare "immediatamente" l'atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente, la decorrenza del termine di dieci giorni per il deposito del titolo e del precetto, l'obbligo di custodia dei beni pignorati da parte del debitore, l'inizio dell'esecuzione e l'inizio della decorrenza del termine di efficacia del pignoramento. Infine, scatta l'obbligo della formazione del fascicolo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 557 del c.p.c..
(2) Nel pignoramento immobiliare è rilevante il momento della sua trascrizione per rendere opponibile ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti. Inoltre, la trascrizione evita la pendenza di più procedure ed assicura all'aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato medio tempore direttamente dal proprietario.
(3) Il creditore può liberamente scegliere il bene immobile da pignorare, imponendogli però una precisa determinazione mediante gli elementi previsti dall'art. 2826 c.c., come ad esempio l'indicazione della natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie.
(4) Nell'atto di pignoramento immobiliare deve essere contenuta l'ingiunzione diretta al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre quei beni e quei diritti alla garanzia del credito. Inoltre, nello stesso atto è contenuto l'avvertimento al debitore del suo diritto a chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione.
(5) Nonostante la norma indichi la possibilità che le attività descritte siano compiute anche dal creditore pignorante oltre che dall'ufficiale giudiziario, si precisa che nella prassi è sempre il creditore pignorante che le porta a compimento.
(6) Si precisa che la disciplina contenuta nel codice di rito dedicata al pignoramento immobiliare viene integrata da norme speciali che introducono particolari forme di espropriazione immobiliare: si pensi, ad esempio, all'espropriazione di beni mobili registrati quali le navi, gli aeromobili, regolata dal codice navale.

Spiegazione dell'art. 555 Codice di procedura civile

La norma in esame apre la prima sezione del capo dedicato al pignoramento immobiliare, occupandosi di disciplinare la forma dello stesso.
Vengono innanzitutto individuati quelli che sono i requisiti essenziali per portare ad esecuzione l’atto di pignoramento immobiliare, disponendosi che lo stesso deve contenere:
  1. l’ingiunzione di cui all’art. 492 del c.p.c., elemento questo tipico di ogni atto di pignoramento;
  2. l’indicazione esatta dei beni e diritti reali immobiliari che si intendono assoggettare a pegno, dovendosi a tal fine utilizzare quelli che sono gli estremi che il codice civile richiede per individuare l’immobile ipotecato (il riferimento va fatto agli artt. 2826 e 2841 c.c.
Il pignoramento si intende eseguito nel momento in cui il relativo atto, contenente i suddetti elementi essenziali, viene notificato al debitore/destinatario (secondo le regole dettate dallo stesso codice di procedura civile agli artt. 137 e ss.) e trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Il secondo comma, infatti, dispone che subito dopo la notifica l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto di pignoramento, con le relative note di trascrizione, al competente conservatore dei registri immobiliari, il quale provvede a trascrivere l’atto, restituendogli una delle note attestante l’avvenuta trascrizione.

In realtà, nella prassi quotidiana è il terzo comma di questa norma a trovare applicazione, in quanto gli ufficiali giudiziari, almeno nella gran parte degli uffici d’Italia, non dispongono dei mezzi tecnici necessari per procedere a trascrizione.
Pertanto, subito dopo la notifica dell’atto, l’ufficiale giudiziario restituisce al creditore procedente originale e copia autentica dell’atto di pignoramento immobiliare, con le relate positive di notifica, affinché sia lo stesso creditore ad occuparsi della trascrizione dell’atto.

In questo tipo di espropriazione è il creditore procedente che individua il bene del debitore da aggredire, per soddisfare le proprie legittime pretese.
Discusso è in dottrina il valore che va attribuito alla trascrizione dell’atto, in quanto accanto alla tesi di coloro i quali sostengono che gli effetti del pignoramento immobiliare cominciano a decorrere dal momento della notifica, mentre la trascrizione rende l'esecuzione vincolante nei confronti dei terzi, si contrappone la tesi, sostenuta da altra parte della dottrina, secondo cui la trascrizione ha una funzione costitutiva e non meramente dichiarativa (ciò comporta che anche nei rapporti esecutante-esecutato il pignoramento si perfeziona al momento della trascrizione).

L'incompletezza, nell'atto di pignoramento immobiliare, degli estremi richiesti dal primo comma, a meno che non determini assoluta incertezza nell'individuazione del bene, determina una nullità non già assoluta, ma sanabile allorché non sia dedotta con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c., entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento stesso.

L'identificazione del bene pignorato in base agli elementi obiettivi contenuti negli atti della procedura espropriativa non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 c.c., in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata qualora la descrizione del bene stesso non contenga elementi tali da far ritenere che in sede di vendita si sia inteso escludere la suddetta estensione.

L'atto di pignoramento immobiliare, avendo valore di domanda giudiziale, introduttiva del processo di espropriazione, deve essere sottoscritto:
  1. dalla parte personalmente, se questa ha le qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito;
  2. da difensore munito di procura rilasciata con atto separato o apposta in calce o a margine dello stesso atto di pignoramento.
In ogni caso l’atto è nullo se privo della sottoscrizione del difensore munito di procura.

Per quanto concerne le conseguenze della erronea indicazione dei dati identificativi dell’immobile staggito, qualora al pignoramento errato se ne faccia seguire uno nuovo“in rettifica” del precedente, il vincolo in tal modo apposto al bene non sarà opponibile al terzo che abbia effettuato il suo acquisto in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, essendo questo il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti “medio tempore” validamente acquisiti dai terzi.

Massime relative all'art. 555 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11365/2018

Il curatore del fallimento del promittente venditore può esercitare la facoltà di scelta ex art. 72 l.fall. allorché, pur essendo stata la sentenza di fallimento trascritta dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., quest'ultima sia stata preceduta dalla trascrizione del pignoramento sull'immobile, in quanto le azioni esecutive individuali pendenti al momento della sentenza dichiarativa di fallimento sono assorbite dalla procedura concorsuale, ma gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con il sistema dell'esecuzione fallimentare, tra i quali anche il vincolo d'indisponibilità dei beni derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa dei creditori.

Cass. civ. n. 18758/2017

Il termine di efficacia del pignoramento immobiliare decorre dal perfezionamento della sua notifica, senza che possa operare il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, applicabile solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest'ultimo, e non, invece, quando un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notifica, in tal caso dovendosi considerare per entrambe le parti l’epoca di perfezionamento della notificazione dell'atto nei confronti del destinatario.

Cass. civ. n. 5780/2017

In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi.

Cass. civ. n. 9572/2015

La trascrizione del pignoramento immobiliare rileva quale atto integrativo della sua efficacia, mirando ad assicurare che la vendita o l'assegnazione forzata siano opponibili ai terzi, sicché al termine per la rinnovazione della trascrizione si applica la disposizione, di carattere generale giusta gli artt. 1187, secondo comma, cod. civ. e 155, quarto comma, cod. proc. civ., concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo.

Cass. civ. n. 7998/2015

In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato).

Cass. civ. n. 2859/2015

In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valido l'atto di pignoramento che rechi un'unica sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, apposta in calce alla relazione di notificazione stilata di seguito all'ingiunzione al debitore ex art. 492 c.p.c., garantendo tale sottoscrizione la provenienza dall'ufficiale giudiziario anche dell'ingiunzione.

Cass. civ. n. 6264/2012

È nullo l'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, comportando tale vizio altresì l'invalidità dell'ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento. Tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore.

Cass. civ. n. 1687/2012

In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.

Cass. civ. n. 17367/2011

La trascrizione del pignoramento immobiliare nei registri immobiliari è elemento necessario perché tale atto produca i suoi effetti, sicché la sua cancellazione, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale essa è stata effettuata, impedisce di dare seguito all'istanza di vendita del bene immobile pignorato, giacché la cancellazione medesima opera come autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno gli effetti rispetto ad ogni interessato.

Cass. civ. n. 12429/2008

L'esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall'art. 555 c.p.c. ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell'atto e quella della sua trascrizione. Pertanto, la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell'invalidità, perché la semplice notifica dell'atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma, indipendentemente dalla natura costitutiva o meramente dichiarativa della trascrizione stessa ; soltanto la rinnovazione sia della notifica che della trascrizione tutela in modo coerente e completo il contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, atteso che il debitore esecutato è in tal modo in grado di conoscere per intero tutti gli elementi necessari alla corretta definizione del processo esecutivo e lo stesso aggiudicatario del bene staggito beneficia della tutela prevista dall'art. 2929 c.c., che sarebbe, invece, esclusa nelle ipotesi di illegittimità dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 7017/1997

L'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore munito di procura è nullo, senza che possa ritenersi equipollente della mancata sottoscrizione la circostanza che il pignoramento sia stato richiesto da difensore munito di procura rilasciata sull'atto di precetto.

Cass. civ. n. 7522/1987

Il pignoramento di un terreno si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo, ove tale fabbricato manchi di autonomia economica (possibilità di separazione dal suolo), o di autonomia giuridica (spettanza della proprietà a soggetto diverso dal proprietario del suolo), sì da costituire parte integrante di un'unica entità immobiliare.

Cass. civ. n. 4612/1985

Il proprietario di un appartamento, ancorché ubicato in edificio condominiale, non può essere assoggettato ad esecuzione per espropriazione forzata limitatamente ad alcuni vani o porzioni dell'appartamento medesimo, dato che questo costituisce, funzionalmente e giuridicamente, un'unità indivisibile, suscettibile di frazionamento in più beni distinti solo con modifiche strutturali affidate all'iniziativa del proprietario stesso. L'incompletezza, nell'atto di pignoramento immobiliare, degli estremi richiesti dal primo comma dell'art. 555 c.p.c., che non si traduca nell'assoluta incertezza nell'individuazione del bene, determina una nullità non assoluta, ma sanabile, ove non dedotta con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento medesimo.

Cass. civ. n. 6344/1979

Il pignoramento immobiliare può essere eseguito anche mediante la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., giacché la legge processuale, prescrivendo forme e modalità del pignoramento e, quindi, quelle della relativa notificazione, non distingue fra le varie possibili forme di quest'ultima. Né la presunzione di conoscenza dell'atto notificato derivante — a norma dell'art. 143 citato — a carico del debitore, nominato custode a sua insaputa, può esaurire i presupposti soggettivi della responsabilità penale ex artt. 334 e 335 c.p.

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Consulenze legali
relative all'articolo 555 Codice di procedura civile

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D. O. chiede
mercoledì 15/11/2023
“Buongiorno<br />
<br />
Un privato consumatore che non riesce a pagare il mutuo prima di ricevere il precetto dalla banca che strumenti legislativi ha per poter tentare di risolvere la situazione e non far pignorare l'immobile e subire l'esecuzione immobiliare?<br />
Voorrei anche sapere se ci sono motivi ad esempio fiscali che incentivano la banca che ha dato il mutuo ad accettare eventuali accordi.<br />
<br />
Saluti”
Consulenza legale i 21/11/2023
Salvo le comuni richieste di sospensione delle rate del mutuo, nelle fasi antecedenti all’eventuale pignoramento dell’immobile, l’unico rimedio per trattenere l’istituto bancario dal procedere giudizialmente consiste nel proporre una soluzione stragiudiziale per il pagamento del dovuto.
Soluzioni di questo tipo, che richiedo necessariamente il consenso della banca, possono prevedere un pagamento a saldo e stralcio o un pagamento rateale, con condizioni differenti da quelle del contratto di mutuo (una proposta che le banche talvolta avanzano consiste in un consistente versamento in acconto e rate mensili per il residuo).
In questa fase la richiesta difficilmente si allontanerà di molto dall’ammontare del debito residuo.
Al contrario, nel corso della procedura di esecuzione immobiliare le banche sono spesso portate ad accettare somme inferiori, generalmente vicine al prezzo base definito negli avvisi di vendita dell’immobile (prezzo che scende via via che si succedono tentativi di vendita infruttuosi).

Si potrebbe pensare, inoltre, a valutare l’eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo, mediante un’apposita perizia e l’instaurazione di un procedimento per la declaratoria della nullità del contratto sottoscritto; ciò, in ogni caso, non esime dal rimborso del capitare erogato (esclusi gli interessi).
Sono soluzioni che comportano spese di avvio abbastanza consistenti (la perizia e il legale di fiducia) e che talvolta non portano a nulla, poiché, ad esempio, la perizia non rileva tassi usurari.

Altre questioni relative all’esecuzione possono essere valutate e rilevate esclusivamente a procedura iniziata.

Si fa presente, inoltre, che i procedimenti di pignoramento immobiliare sono piuttosto lunghi e dalla notifica dell’atto di precetto all’effettiva vendita all’asta dell’immobile decorrono sicuramente almeno molti mesi (più spesso diversi anni).

Un motivo che induce la banca ad accettare accordi transattivi consiste nella semplicità e rapidità con la quale recupera almeno parzialmente il proprio credito, insieme alla possibilità di “mettere a perdita” il residuo, ovvero dedurlo fiscalmente.

M. R. chiede
domenica 18/12/2022 - Puglia
“Buongiorno,
ho appena ricevuto una notifica di un precetto, pari a 30 mila euro, inerenti spese processuali per una sentenza di primo e secondo grado in cui le mie richieste di credito sono state respinte.
Premesso di essere in attesa della pronuncia della corte di cassazione sezione lavoro in merito (ricorso depositato due anni or sono), gradirei sapere le possibilità di successo in caso di pignoramento immobiliare da parte della creditrice.
L'immobile in questione risulta essere:
- prima (ed unica) casa
- in comproprietà con mia moglie, che nulla c'entra con il debito
- soggetto ad ipoteca per la concessione di un mutuo, il cui capitale residuo si aggira sui 120mila euro
- anche la sede legale della società mia e di moglie che costituisce (l'unica) attività d'impresa.


Grazie.”
Consulenza legale i 23/12/2022
Il pignoramento immobiliare è una delle possibili forme di esecuzione forzata di tipo generico.
Lo scopo di tale pignoramento è quello di assicurare un risultato equivalente a quello cui si perverrebbe in caso di adempimento spontaneo dell’obbligato, sottraendo coattivamente beni compresi nel patrimonio debitorio e trasformandoli, sempre coattivamente, in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori.

Le caratteristiche salienti dell’espropriazione immobiliare sono:
  • l’oggetto, costituito dal diritto di proprietà e dai diritti reali di godimento su beni immobili del debitore e loro pertinenze (unitamente all’immobile il creditore può anche far pignorare i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente).
  • le conseguenze, connesse alle esigenze di pubblicità immobiliare
Contrariamente all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, che ha come limite l’impossibilità di pignorare la prima casa, il creditore privato non ha limiti di pignorabilità connessi alla prima casa.
Da ciò deriva si è soggetti a pignoramento anche nel caso in cui il bene oggetto di pignoramento è l’unica e prima abitazione del debitore.
Il fatto che sussista un’ipoteca in favore della banca comporterà che al momento dell’instaurazione della procedura esecutiva il creditore dovrà comunicare alla banca di avere proceduto con pignoramento immobiliare.

A questo punto sarà diritto della banca partecipare al suddetto pignoramento richiedendo il pagamento del residuo mutuo, anche se il pagamento delle rate è regolare.

Il fatto che l’immobile sia in comproprietà con la moglie non comporta un limite al pignoramento ma incederà in sede di distribuzione del ricavato.
Ovvero una volta venduto l’immobile all’asta il ricavato dovrà essere suddiviso tra quanto di spettanza della moglie in qualità di comproprietaria e quanto di spettanza del debitore che potrà essere aggredito pagando in primis le spese della procedura, poi la banca ipotecaria ed infine il creditore procedente.

Infine, il fatto che l’immobile sia la sede della società di famiglia non incide sulla possibilità per il creditore di agire esecutivamente.

L’unica possibilità che il creditore procedente non pignori l’immobile è che il suddetto immobile abbia un valore così esiguo che in caso di vendita, una volta decurtata la parte della moglie, le spese ed il debito residuo, quanto di rimanenza non soddisfi il creditore.


R. D. S. chiede
domenica 13/11/2022 - Lombardia
“Buongiorno.
In un immobile pignorato (ad uso uffici e inutilizzato) è stata chiesta la conversione del pignoramento con una rateazione di 48 mesi.
Nella prospettiva che il debitore pignorato (nell'attualità custode dell'immobile) possa decadere dal beneficio della conversione, per il mancato pagamento delle rate, il medesimo vorrebbe procedere nel frattempo ad un frazionamento urbanistico e catastale (senza opere) dell'immobile.
Il fine è quello di rendere più appetibile sul mercato l'immobile pignorato, già nel momento in cui verrà fatta la relazione di stima, considerato che, diversamente, è assai improbabile che tale frazionamento (anche se utile alla vendita) verrebbe disposto da parte della procedura esecutiva, dato che sicuramente allungherebbe i tempi.
Il quesito è se sia legittimo il frazionamento così effettuato e, in caso contrario, in quali responsabilità potrebbe incorrere il debitore pignorato.
Ringrazio dell'attenzione e rimango in attesa di riscontro.
Cordiali saluti.

Consulenza legale i 17/11/2022
La risposta a ciò che viene chiesto va ricercata nel codice di procedura civile, ed in particolare nelle seguenti norme:
- il primo comma dell’art. 492 del c.p.c., riferito al pignoramento in generale, il quale dispone che “…il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito….i beni che si assoggettano alla espropriazione”;
- il primo comma dell’art. 555 del c.p.c., dettato in tema di espropriazione immobiliare, il quale dispone che il relativo atto di pignoramento, da notificare prima al debitore e successivamente trascrivere, deve indicare esattamente i beni ed i diritti reali immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione, facendo riferimento agli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato.

La prima di queste norme, ossia l’art. 492 cpc, si preoccupa di individuare quella che è la funzione precipua del pignoramento, ossia determinare un vincolo di destinazione su uno o più beni individuati dal debitore affinché gli stessi, una volta liquidati e trasformati in denaro, soddisfino il credito del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti nel processo di esecuzione.
Il bene pignorato, dunque, non si trova in un regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore, tant’è che quest’ultimo può perfino compiere sul bene pignorato atti di disposizione, i quali non saranno né nulli né, in qualche modo, invalidi o affetti da inefficacia assoluta, ma soltanto inopponibili al creditore procedente ex art. 2913 del c.c. (si parla di inefficacia relativa).

La seconda delle norme sopra indicate (ossia l’art. 555 c.p.c.), invece, impone al creditore procedente di indicare esattamente, secondo gli elementi di individuazione prescritti dall’art. 2826 c.c. per l’atto di concessione ipotecaria, i beni e/o i diritti immobiliari che intende sottoporre a pignoramento; dovranno, pertanto, specificarsi la natura del bene, il Comune in cui si trova ed i dati di identificazione catastale.
La medesima norma prevede, poi, che immediatamente dopo la sua notificazione, l’atto di pignoramento debba essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Ora, sebbene l’evoluzione normativa abbia portato alla modifica dell’art. 2826 del c.c. in forza del quale è stata attribuita particolare rilevanza, ai fini della identificazione degli immobili, ai dati catastali (adesso essenziali ai fini della pubblicità e della conseguente opponibilità ai terzi di dati obiettivi), tuttavia, deve riconoscersi che il dato catastale rimane pure sempre un dato c.d. statico, mentre il bene pignorato, come del resto quello ipotecato, si presenta quale bene dinamico, suscettibile di modifiche materiali ed economiche e soggetto ad evoluzione giuridica.
Con ciò vuol dirsi che le modifiche catastali, che devono necessariamente conseguire ad un frazionamento dell’unica particella originaria, non integrano di fatto alcun atto dispositivo del bene pignorato e, come tali, non necessitano per il loro compimento di una preventiva autorizzazione giudiziale.
A ciò si aggiunga che, secondo una tesi confermata anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. N. 4612/1985; Cass. N. 8408/2011), l’atto di pignoramento immobiliare, pur se fosse incompleto degli estremi richiesti dall’art. 555 comma 1 c.p.c., sarebbe in ogni caso da ritenere valido allorchè tale incompletezza non si traduca in una assoluta incertezza nella individuazione del bene.

E’ stato a tal proposito affermato che il riferimento ad un mappale spento, cioè sostituito da diverso identificativo, valutato nell’ambito della storia catastale del bene, può condurre, sulla base delle risultanze ipocatastali, ad un sua individuazione certa.
E’ proprio questo il caso degli identificativi catastali sostituiti con altri a seguito di riordino catastale o della variazione di subalterni a seguito di opere che non abbiano comunque variato la complessiva consistenza immobiliare (in tal caso sarebbe possibile la mera rettifica della formalità, senza dover ricorrere alla rinnovazione dell’atto).

In forza di quanto detto sopra, dunque, può affermarsi che non incorre in alcuna responsabilità il debitore che, nel corso della procedura esecutiva immobiliare (ed ancor più prima che sia stata effettuata una perizia dell’immobile che ne costituisce l’oggetto), proceda a frazionamento del bene pignorato, senza peraltro effettuare alcun intervento materiale.
La ratio di tale risposta può essenzialmente rinvenirsi nella considerazione secondo cui il frazionamento non può qualificarsi come atto di disposizione giuridica del bene (come tale indubbiamente inefficace nei confronti del creditore che abbia già trascritto il pignoramento, quale potrebbe essere ad esempio una divisione), ma risponde soltanto al fatto che il bene pignorato, a differenza del dato catastale che ha natura statica, non è un bene anch’esso statico, ma suscettibile di modifiche materiali ed economiche e soggetto ad evoluzione giuridica.